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AGRITUR: NUOVA LEGGE PROVINCIALE

07/05/2007

La Giunta provinciale approva la delibera dell’assessore Tiziano Mellarini SI’ AL DISEGNO DI LEGGE CHE MODIFICA LE REGOLE DELL’AGRITURISMO IN TRENTINO

Fonte: Comunicato stampa PAT n. 1117.

La Giunta provinciale approva la delibera dell’assessore Tiziano Mellarini
SI’ AL DISEGNO DI LEGGE CHE MODIFICA LE REGOLE DELL’AGRITURISMO IN TRENTINO
Ulteriore semplificazione amministrativa per il cittadino



La Giunta provinciale ha approvato oggi la delibera di Tiziano Mellarini, assessore all’agricoltura, commercio e turismo: delibera che approva il disegno di legge che intende introdurre alcune importanti modifiche ed integrazioni in materia di agriturismo. Le modifiche alla legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell’agriturismo e delle strade del vino e delle strade dei sapori) si rendono necessarie anche in considerazione del fatto che a livello nazionale è stata approvata nel febbraio dello scorso anno una nuova legge che disciplina l’attività agrituristica. Il disegno di legge ha già avuto una valutazione favorevole, lo scorso 30 marzo, da parte del Consiglio delle Autonomie; è stato sottoposto all’attenzione delle categorie interessate ed inizia ora il consueto iter che lo porterà in aula per la approvazione.

Le principali modifiche riguardano:
la sostituzione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica con la Denuncia di Inizio Attività (DIA) da comunicare al Comune interessato, che rappresenta quindi una ulteriore semplificazione amministrativa per il cittadino;
una nuova e più completa definizione di “attività agrituristiche”;
il riferimento alla sola connessione all’attività agricola, anche se rimane comunque la necessità della prevalenza dell’attività agricola su quella relativa alle attività agrituristiche;
la possibilità di considerare comunque prevalente l’attività agricola quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti;
la possibilità di poter autorizzare temporaneamente le attività agrituristiche anche qualora per causa di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla pubblica Amministrazione non sia possibile rispettare i limiti imposti dalla legge.
Il disegno di legge contiene esclusivamente aspetti autoritativi e disciplinari e non contempla alcun intervento finanziario da parte della Provincia autonoma, né alcun onere di investimento e di gestione o di minori entrate.
Dal punto di vista dell’impatto organizzativo e procedurale nulla cambia nei confronti di quanto precedentemente stabilito dalla legge provinciale n. 10/2001, per cui agli uffici provinciali rimarrà sempre in carico la tenuta dell’elenco degli idonei all’attività agrituristica e la vigilanza sugli esercizi agrituristici, utilizzando il personale ora impiegato.
Si ritiene che la nuova normativa potrà indurre benefici effetti nella gestione dell’attività agrituristica in quanto si andranno a semplificare ulteriormente gli atti amministrativi per l’utente che potrà iniziare la propria attività presentando apposita Denuncia di Inizio Attività (DIA) al Comune di residenza, migliorando le procedure nonostante la complessità delle norme che regolano la materia (igienico sanitarie, della sicurezza, delle barriere architettoniche, fiscali, di P.S., ecc..).
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 2 della legge provinciale n. 10/2001. Definisce l’attività agrituristica quale attività di ricezione e ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli attraverso l’utilizzazione della loro azienda, in rapporto di connessione rispetto all’attività agricola che deve comunque rimanere principale. Le attività agrituristiche sono circoscritte a queste tipologie:
offrire ospitalità per soggiorno negli edifici aziendali (stanze, appartamenti) o in spazi aperti (agricampeggio);
somministrare pasti e bevande tipici e tradizionali trentini;
organizzare degustazioni dei prodotti aziendali;
organizzare nell’azienda attività ricreative e culturali utilizzando direttamente i beni e le dotazioni aziendali.
Le attività ricreative e culturali possono esercitarsi anche in modo autonomo dalle attività precedenti solo in quanto direttamente connesse con l'attività agricola. Qualora non direttamente connesse all'attività agricola, le stesse possono essere fruite solo dagli ospiti dell'agriturismo.
L’articolo inoltre, aderendo al principio generale imposto dalla legge quadro, fissa il criterio della prevalenza della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande e per la degustazione di prodotti, indicandone la provenienza.
Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, considerate le particolarità strutturali e produttive della maggior parte delle aziende agricole trentine, spesso a monocoltura, consente che per l’80 per cento il prodotto possa provenire da produttori agricoli, singoli o associati, o da cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, della provincia di Trento, mentre fissa al 30 per cento almeno la percentuale del prodotto proprio.
Per la somministrazione di degustazioni di prodotti aziendali, questi devono rappresentare almeno il 70 % del valore annuo. Considera inoltre di produzione aziendale, oltre i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell’azienda agricola, anche quelli ricavati, attraverso lavorazioni esterne, da materie prime prodotte nell’azienda medesima.
Viene inoltre specificato che, qualora per cause di forza maggiore, con particolare riferimento alle calamità atmosferiche, non possano essere rispettati i limiti di connessione nonché quelli previsti per la somministrazioni di pasti e bevande e per l’organizzazione di degustazioni dei prodotti aziendali, i comuni - avvalendosi anche delle strutture provinciali -, possano autorizzare la prosecuzione dell’attività agrituristica.
L’articolo 2 sostituisce integralmente l’articolo 3 della legge provinciale n. 10/2001. Esso istituisce l’Elenco provinciale degli operatori agrituristici. L’iscrizione all’Elenco è condizione necessaria per poter presentare la denuncia di inizio attività di cui all’articolo 6. Sono iscritti gli agricoltori che ne facciano richiesta e che rientrino nelle seguenti categorie:
imprenditori agricoli, singoli od associati, iscritti all’archivio provinciale delle imprese agricole;
società costituite fra allevatori per la gestione di pascoli e malghe;
società cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli, nonché i loro consorzi e le associazioni comunque denominate.
Viene inoltre stabilito che l’elenco è pubblico e si rinvia al successivo regolamento di esecuzione l’individuazione delle modalità per la tenuta di detto elenco.
L’articolo 3 sostituisce integralmente l’articolo 4 della legge provinciale n. 10/2001. Esso specifica che spetta al Servizio provinciale competente in materia l’accertamento della connessione tra l’attività agrituristica e l’attività agricola, rinviando al regolamento di esecuzione l’individuazione delle modalità per la sua valutazione.
E' introdotta una deroga al calcolo del tempo lavoro per la verifica del requisito della connessione, che si dà per sussistente nel caso in cui l’ospitalità e la somministrazione di pasti e bevande non superi i 10 ospiti.
La sola somministrazione di degustazioni di prodotto e/o dell’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche non sono soggette all’accertamento della connessione.
L’articolo 4 sostituisce integralmente l’articolo 6 della legge provinciale n. 10/2001. Esso specifica che coloro che intendono svolgere l’attività agrituristica devono presentare al comune amministrativo ove sono ubicati i locali e le strutture destinati alle attività agrituristiche, la denuncia di inizio attività in sostituzione della richiesta di autorizzazione all’attività agrituristica, apportando in questo modo una decisa semplificazione burocratica degli atti.
Il medesimo articolo 6 fissa i requisiti soggettivi e strutturali, essenziali per il conseguimento all’esercizio dell’agriturismo per i soggetti interessati.
In particolare, le verifiche concernono l'appartenenza del soggetto all’elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'agriturismo, nonché il possesso dei requisiti soggettivi (idoneità sanitaria, idoneità morale, capacità professionale, ecc.) ed oggettivi (disponibilità di locali e strutture destinati all’esercizio delle attività agrituristiche, in possesso dei requisiti definiti dal regolamento e in ogni caso conformi alle norme in materia di urbanistica, sanità, prevenzione incendi e sicurezza).
L’articolo 5 modifica l’articolo 7, comma 2, della legge provinciale n. 10/2001 introducendo una deroga per la gestione delle strutture agrituristiche in malga, in quanto non si dovranno rispettare i limiti relativi alla dislocazione dell’azienda e delle strutture adibite all’attività agrituristica all’interno dello stesso comune o nei comuni limitrofi.
L’articolo 6 sostituisce il comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale n. 10/2001. In esso si specifica che le strutture ed i locali destinati all’attività agrituristica devono possedere, genericamente, i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali e quelli definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge.
L’articolo 7 sostituisce integralmente l’articolo 9 della legge provinciale n. 10/2001. In tale articolo vengono elencati gli obblighi degli operatori agrituristici conseguenti all’applicazione della presente normativa. Parte degli stessi, ai quali soggiace l’operatore nell’esercizio dell’attività, nasce dalle vigenti normative poste dal carattere di esercizio pubblico soggetto al Testo Unico di Pubblica sicurezza che l’esercizio agrituristico acquisisce nella sua attività, mentre altri sono rivolti a migliorare l’informazione agli utenti sulla stessa attività dell’azienda agricola.
L’articolo 8 sostituisce integralmente l’articolo 11 della legge provinciale n. 10/2001. Esso fissa gli importi in Euro, anziché in Lire, delle sanzioni da irrogare per eventuali casi di violazione delle norme della legge, e precisa che le somme riscosse, in osservanza della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sono introitate nel bilancio del comune competente.
Viene inoltre disposto che il comune competente dispone, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell’attività agrituristica qualora sia venuto meno uno dei requisiti di cui all’articolo 6 della legge provinciale n. 10/2001, qualora l’operatore sia recidivo nella violazione delle norme o che abbia intrapreso l’attività agrituristica senza la presentazione della relativa denuncia di inizio attività.
L’articolo 9 modifica l’articolo 13 della legge provinciale n.. 10/2001 introducendo il principio che la denominazione “agriturismo” ed i termini attributivi relativi, sono riservati esclusivamente alle aziende che esercitano l’attività agrituristica.